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Art. 464 - Giudizio conseguente all’opposizione

1. Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. Se l’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Rassegna giurisprudenziale

Giudizio conseguente all’opposizione (art. 464)

Il provvedimento del giudice che, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, abbia disposto la restituzione degli atti al PM, rimettendo il procedimento ad uno stadio precedente il giudizio monitorio, deve considerarsi funzionalmente abnorme in relazione alla procedura seguita.

Invero, il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l’unico effetto che esso produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna, che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma 3, ultima parte, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio (Sez. 1, 22710/2012).

Nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia presentata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudice competente è il GIP che, avendo la disponibilità del fascicolo, è da considerare il giudice che (ancora) procede (Sez. 1, 8178/2018).

In senso contrario: spetta al giudice del dibattimento, e non al GIP, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464-bis, avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 1, 25867/2016).

L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586, in quanto l’art. 464-quater, comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (SU, 33216/2016).

Nel giudizio che si instaura a seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna non opera il divieto della reformatio in peius (Sez. 5, 57758/2017).

Non v’è ragione per sottoporre nuovamente la questione sollevata dall’imputato alla Corte costituzionale la quale è già stata chiamata a decidere sul punto ed ha concluso (sentenza 240/2015) dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 464-bis, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 comma 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all’art. 15-bis, comma 1 L.118/2014, preclude l’ammissione all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della L. 67/2014 (Sez. 2, 52517/2016).