Art. 175 - Restituzione nel termine
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
Rassegna giurisprudenziale
Restituzione nel termine (art. 175)
Presupposti, procedura e casistica
Quando non è stato adempiuto l’onere di traduzione della sentenza di primo grado o di quella di appello, l’imputato alloglotta può, se lo ritenga necessario, chiedere al tribunale o alla corte di appello la restituzione nel termine per impugnare correlato alla traduzione della sentenza; tale richiesta deve essere effettuata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per impugnare, ogni volta che si accerti l’omessa traduzione o l’omesso conferimento dell’incarico all’interprete. Il termine per l’impugnazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione all’imputato della sentenza in lingua a lui nota (fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado, senza disporre la traduzione del provvedimento in lingua nota all’imputato, che aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando la mancanza di traduzione di tutti gli atti del processo, comprese le due sentenze di merito. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, rilevando che non risultava proposta, né in primo né in secondo grado, alcuna richiesta di restituzione nel termine per impugnare) (Sez. 2, 22465/2022).
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 3, 15249/2022).
Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l’istante ha l’onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati (Sez. 5, 16231/2022).
L’errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione (Sez. 5, 17851/2022).
Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 1, 32505/2021).
La certa conoscenza da parte del soggetto della esistenza di indagini a suo carico, ed anche della esistenza di provvedimenti restrittivi emessi a suo carico, alla cui esecuzione egli, dandosi alla latitanza, sia sfuggito, non appare (in assenza di fattori dimostrativi logici quali la nomina di un difensore di fiducia ovvero diversamente acquisiti e tali da provare che il soggetto in questione abbia avuto la notizia del contenuto dell'atto con il quale è stata disposta la sua vocatio in iudicium e i termini di definizione di quest'ultimo) elemento sufficiente a dimostrare il fatto che quello fosse anche consapevole dell’elevazione di una specifica contestazione giudiziale a suo carico e che pertanto egli si sia volontariamente sottratto al conseguente giudizio ed abbia volontariamente omesso di impugnare la decisione eventualmente emessa in suo danno al termine di esso (Sez. 3, 1025/2021).
In tema di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, lo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività (Sez. 3, 10775/2021).
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con la L. 67/2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, non potendosi ritenere tale la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che non è di per sé sufficiente a garantire all’imputato anche quella del processo, sempre che quest’ultimo non abbia rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione e non si sia deliberatamente sottratto a tale conoscenza (SU, 28912/2019).
La restituzione in termini attiene alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore. Da ciò ne consegue che tale rimedio non è ammesso allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi, in presenza di quest’ultima, la decadenza del termine (Sez. 4, 54036/2018).
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione, trattandosi di istanza di natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva presentato a mezzo del servizio postale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, avendo avuto conoscenza del processo a suo carico soltanto a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione. La corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendola tardiva in quanto pervenuta oltre il trentesimo giorno dalla avvenuta conoscenza del procedimento. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla corte di appello per l’ulteriore corso, ritenendo che per la verifica della tempestività della richiesta si dovesse far riferimento alla data della sua spedizione) (Sez. 2, 8255/2021).
L’istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l’atto principale al compimento del quale è diretta, è disciplinata dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione (Sez. 2, 20122/2018).
In applicazione analogica dell’art. 568, ultimo comma, secondo periodo, la presentazione di un’istanza di restituzione in termini ad organo incompetente non costituisce causa di inammissibilità, ma comporta solo l’obbligo di rilevare la propria incompetenza e di trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 5, 310/1995).
Se da un lato la conoscenza legale dell’atto non preclude il diritto della parte di invocare il rimedio della restituzione in termini per proporre l’impugnazione, dall’altro, l’obbligo di verifica da parte dell’AG, strumentale ad un siffatto riconoscimento, stabilito nell’ultima parte dell’art. 175, comma 2, è subordinato ad un onere minimo di allegazione dell’interessato sulle ragioni che gli abbiano impedito di acquisire conoscenza dell’atto (come nel caso di difensore che si è sottratto ai propri doveri professionali, incolpevole assenza del destinatario dal luogo di residenza o di domicilio; difetto di coordinamento con il difensore non imputabile alla parte). L’adempimento di tale onere costituisce requisito minimo di serietà e di ammissibilità della richiesta di rimessione in termini, in quanto la mera allegazione della mancanza di conoscenza effettiva non può ritenersi ragione sufficiente di intervento da parte dell’AG nella prospettiva invocata (Sez. 4, 29067/2017).
Grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma 2, , in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (Sez. 2, 51107/2016).
Per valutare la fondatezza della richiesta di rimessione in termini formulata dal destinatario del decreto penale, che deduca di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza, non occorre guardare alla sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore che abbia impedito il rispetto dei termini, ma alla fondatezza o meno della prospettazione difensiva. Ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (Sez. 2, 42042/2021).
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, come modificato dalla L. 67/2014, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 3, 13482/2021).
La Corte costituzionale, con sentenza 317/ 2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 175, comma 2 nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. Pertanto, costituisce ormai principio di diritto affermato anche nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui spetta all’imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza (Sez. 1, 31047/2018).
La richiesta con cui l’interessato eccepisce l’incolpevole ignoranza dell’emissione di un decreto penale nei propri confronti, divenuto esecutivo per mancata opposizione, deve qualificarsi come opposizione tardiva e non come incidente di esecuzione e deve perciò essere esaminata de plano dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non dal giudice dell’esecuzione nelle forme di cui all’art. 666 (Sez. 4, 29527/2018).
La competenza a pronunciarsi sulla richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna spetta in via funzionale al GIP che ha emesso il decreto, ovvero quando venga accompagnata dalla contestazione della validità del titolo esecutivo, al giudice dell’esecuzione: in nessun caso è prevista la competenza della Corte di Appello ove l’opposizione sia stata definita con declaratoria di inammissibilità da parte del GIP (Sez. 3, 30061/2018).
In tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto solo ove la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su quest’ultimo l’onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza (Sez. 4, 14694/2018).
La notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non si può ritenere di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’imputato salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale (Sez. 4, 6438/2019).
L’incertezza manifestata dal giudice sulla effettiva conoscenza del decreto penale da parte dell’imputato rende irrilevante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato fa ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione (nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio affinché, sulla base della documentazione prodotta, il giudice verifichi se l’imputata aveva avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento e, in caso di incertezza, accoglierà la domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione) (Sez. 1, 533/2019).
L’art. 175, comma 2, nella sua previgente formulazione, prevedeva che «se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’AG compie ogni necessaria verifica». L’attuale contenuto dell’art. 175, comma 2 prevede, tutt’ora, che l’imputato che sia stato condannato con decreto penale, il quale non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. L’eliminazione del precedente riferimento alla «sentenza contumaciale», si spiega con l’intervenuta abolizione dell’istituto della contumacia e con la nuova disciplina del processo in absentia. Con riguardo all’imputato condannato con decreto penale rimangono, comunque, fermi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell’art. 175, comma 2, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, nella sua previgente formulazione, secondo cui, con particolare riferimento all’opposizione a decreto penale di condanna, è configurabile un diritto dell’imputato alla rimessione in termini ogni qual volta non vi sia stata effettiva conoscenza del processo, per tale dovendosi intendere quella che comprenda l’imputazione formulata con la vocatio in iudicium, escludendosi che una tale conoscenza possa essere presunta quando non risulti dimostrato che il difensore d’ufficio, destinatario delle notifiche, sia riuscito a mettersi in contatto con l’assistito e ad instaurare (Sez. 4, 22509/2018).
La previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla L. 67/2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo (Sez. 5, 35600/2019).
Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme (Sez. 6, 22311/2018).
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – sia perché l’omesso o inesatto adempimento deriva da una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, sia perché non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 6, 18085/2018).
Grava, infatti, sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferitogli (Sez. 4, 20655/2012).
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, co. 2, come modificato dalla L. 67/2014, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. In particolare, la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 5, 37671/2020).
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, come modificato dalla L. 67/2014, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 3, 36236/2020).