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Art. 419 - Atti introduttivi

1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l’avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

Rassegna giurisprudenziale

Atti introduttivi (art. 419)

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato (SU, 7697/2017).

Il termine di giorni dieci, previsto dall’art. 419 va considerato solo in relazione alla prima udienza di fissazione (Sez. 6, 17402/2012).

L’avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di chiedere riti alternativi non è dovuto, in relazione all’avviso di fissazione della udienza preliminare, poiché la previsione di tale avvertimento, a garanzia del diritto alla difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l’imputato sia assistito dal difensore (Sez. 5, 13282/2006).

L’art. 419 prevede, in relazione agli atti introduttivi, che «il giudice fa notificare...alla persona offesa...l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza» e che detto avviso «è notificato al difensore dell’imputato». Sicchè non è previsto dalle norme di rito che sia dato avviso della udienza preliminare al difensore della persona offesa e nessuna nullità può, quindi, verificarsi al riguardo (Sez. 6, 41104/2013).

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, nella parte in cui non prevede che tra gli atti introduttivi da notificare in vista dell’udienza preliminare vi sia anche l’avviso all’imputato della facoltà di fare richiesta dei riti speciali, è manifestamente infondata, dovendosi escludere ogni ipotesi di disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., rispetto alla disciplina prevista nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui tale avviso è contenuto nella citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1, lett. f), dal momento che la scelta del legislatore appare del tutto ragionevole in rapporto alle diverse situazioni in cui l’imputato è chiamato ad effettuare tale scelta e considerando il diverso ruolo della “vocatio in iudicium” nei due procedimenti (Sez. 3, 20756/2013).