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Art. 420 - Costituzione delle parti

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

Rassegna giurisprudenziale

Costituzione delle parti (art. 420)

La verifica della regolare costituzione delle parti – con eventuale rinnovo di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni – costituisce primario dovere del giudice, da svolgere quale atto introduttivo del giudizio, d’ufficio e senza necessità di alcuna sollecitazione.

Quanto all’imputato, peraltro, tale accertamento precede tutti gli altri, rileva in sé e  prescinde del tutto dall’esito della analoga verifica effettuata nei confronti dei difensori; infatti, sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia (oggi, assenza) dell’imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma 4 in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (SU, 8285/2006).

In altri termini, in caso di assenza in dibattimento sia dell’imputato che del difensore, la dichiarazione di contumacia del primo – e dunque la valutazione circa l’impedimento eventualmente addotto e la conseguente decisione, sentiti il PM e il sostituto designato dal difensore assente – è preliminare rispetto alla valutazione dell’impedimento a comparire prospettato dal difensore di fiducia non comparso.

Sì da doversi condividere, quindi, l’assunto in forza del quale l’imputato ha diritto ad una nuova citazione a giudizio soltanto quando venga accertata la legittimità del suo impedimento a comparire o la irritualità della sua citazione, mentre tutte le volte in cui sia stato dichiarato regolarmente assente (o, in passato, contumace) alla presenza di un difensore - di fiducia, ma anche di un suo sostituto, o di uno solo dei difensori di fiducia nominati – non ha diritto ad ulteriori avvisi per l’udienza di rinvio, risultando rappresentato dal difensore presente (Sez. 3, 10182/2018).

Il termine ultimo per proporre la dichiarazione di ricusazione nell’udienza preliminare è quello della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ex art. 420, secondo il chiaro disposto dell’art. 38 comma 1, che non coincide con quello relativo alla dichiarazione di apertura della discussione ex art. 421 comma 1. La dichiarazione di ricusazione può dunque essere proposta, in sede di udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti si svolgano gli stessi, in una o in più udienze.

Ne consegue che, ove il giudice ammetta la costituzione delle parti civili, solo da quel momento si possono ritenere esauriti gli accertamenti ex art. 420, con la conseguenza che l’istanza di ricusazione precedente a tale incombente non può considerarsi tardiva, ma tempestiva. È dunque solo in quel momento che può ritenersi si siano esauriti gli accertamenti ex art. 420 (Sez. 5, 36170/2018).

Avverso l’ordinanza con la quale il GUP definisce ai sensi dell’art. 420 le eccezioni avanzate dai difensori degli imputati in ordine alla costituzione delle parti non è previsto alcun mezzo di impugnazione, di guisa che, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, essa non è suscettibile di autonomo gravame ed ogni censura deve esser fatta valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 7, 38958/2016).