x

x

Art. 420-bis - Assenza dell’imputato

1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l’imputato dimostra che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l’ordinanza e procede a norma dell’articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l’assenza dell’imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

Rassegna giurisprudenziale

Assenza dell’imputato (art. 420-bis)

Quesito posto alle Sezioni unite: Se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420- bis, integri di per sé presupposto idoneo l’intervenuta elezione da parte dell’indagato di domicilio presso il difensore di ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o di suoi atti (Sez. 1, 9114/2019).

Soluzione delle Sezioni unite: la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis, dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e !’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162) (SU, 23948/2020).

In relazione all’ammissibilità del processo in absentia, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. 5, 20227/2022).

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis, infatti, vanno interpretati secondo la loro funzione, cosicché va escluso che attraverso questi il legislatore abbia inteso reintrodurre una presunzione di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratta da una conoscenza effettiva. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la Corte territoriale non avesse fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche in quanto, basandosi sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, aveva ritenuto, applicando una illegittima presunzione, che l'imputato fosse a conoscenza della vocatio in iudicíum, mentre era stata omessa qualunque valutazione in merito alla "effettività" di tale elezione di domicilio e, dunque, alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore, in assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto disporre la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 420-quater, comma 1) (Sez. 6, 19834/2022).

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente ai fini della prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato la sola elezione di domicilio eseguita da quest’ultimo presso il difensore di ufficio, la cui nomina, peraltro, era avvenuta nello stesso giorno in cui era stato eseguito il controllo da parte della P.G. nei confronti del prevenuto) (Sez. 6, 14515/2022).

La sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’articolo 420-bis, dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. La conoscenza della citazione in giudizio ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta infatti in base ad indici predeterminati, quali quelli di cui all’art. 420-bis codice di rito, che escludono solamente la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario (Sez. 5, 32412/2020).

La notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, eseguita presso la residenza anagrafica e perfezionata mediante restituzione del plico per “compiuta giacenza”, non garantisce quella necessaria certezza di effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell’imputato, viceversa richiesta per ritenere consapevole la sua assenza (Sez. 5, 12858/2022).

Sul piano generale, la nuova disciplina introdotta con la L. 67/2014 che ha ridisegnato i presupposti, in presenza dei quali, il processo può essere celebrato in assenza dell’imputato, prevede tre situazioni che possono presentarsi, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, al momento della costituzione delle parti: 1) vi è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e questi ha espressamente rinunciato a parteciparvi; 2) non vi è la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma vi sono una serie di “fatti o atti” da cui far discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato è a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; 3) non vi è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data dell’udienza, né della esistenza del procedimento penale. Con riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis, fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis, comma 4). Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420-quater)In particolare, il processo deve essere celebrato in “assenza” se: 1) nel corso del procedimento l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio. 2) l’imputato sia stato, nell’ambito del procedimento, arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare. 3) se l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia. 4) se risulti “comunque” con certezza che l’imputato sia a conoscenza del procedimento o che l’imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (Sez. 2, 36166/2017).

L’art. 15-bis della L. 67/2014 è intervenuto sulla disciplina del giudizio in absentia statuendo che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 67 (17 maggio 2014) a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo gradoLo stesso art. 15-bis prevede una deroga a tale regime transitorio laddove stabilisce che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata L. 67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a quella data quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 6, 50125/2016).

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza (Sez. 5, 5720/2022).