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Art. 420-ter - Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.

4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

Rassegna giurisprudenziale

Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore (art. 420-ter)

Imputato

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (SU, 7635/2022).

In virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter, commi 1 e 2, deve ritenersi che l’assenza dell’imputato possa costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dello stesso ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo dovuta alla limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto la nullità della sentenza di appello in quanto il relativo giudizio era stato trattato senza assicurare la presenza dell'imputato appellante, preclusagli dall'osservanza della misura cautelare – l'obbligo di dimora presso un comune diverso da quello della Corte di appello giudicante, dal quale non si poteva allontanare senza autorizzazione – allo stesso applicata dalla medesima Corte territoriale in sostituzione di quella – la custodia in carcere – in origine comminata per i fatti a giudizio. Assenza, dunque, determinata da un legittimo impedimento che non avrebbe consentito la trattazione del processo di appello senza incorrere nel vizio invalidante correttamente prospettato con l'impugnazione) (Sez. 6, 26622/2022).

La sottoposizione dell'imputato a misura restrittiva in uno stato estero (secondo modalità che non consentano l’allontanamento senza previa autorizzazione) costituisce un legittimo impedimento che, in ossequio al disposto dell'art. 420-ter, impone al giudice di disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza (Sez. 5, 21474/2022).

La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (Sez. 5, 20362/2022).

Non può celebrarsi il giudizio in assenza anche quando risulti che l’imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento. Pertanto, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, deve rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell’imputato stesso di assistere all’udienza (Fattispecie nella quale l’imputato, detenuto in carcere per altra causa, aveva chiesto di partecipare all’udienza del processo di primo grado con atto ricevuto in pari data dal direttore del carcere. La corte di appello aveva ritenuto intempestiva la richiesta di partecipazione dell’imputato e rigettato il relativo motivo di gravame. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per l’ulteriore corso) (Sez. 2, 46877/2021).

Ai sensi dell'art. 420-ter, comma 2, il giudice dispone il rinvio del processo non solo nei casi, regolati dal comma 1, in cui "risulta" che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore", ma anche quando questo "appare probabile". Il legislatore non ha eliminato la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento della prova dell'impedimento; questa valutazione discrezionale, tuttavia, deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta: non basta che vi sia comunque una motivazione (magari anche diffusa) che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, ma occorre che tale motivazione inerisca puntualmente, sia simmetrica rispetto alla prova prodotta dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici (Sez. 6, 37067/2019).

Il giudice che abbia notizia documentata di una situazione di assoluta impossibilità dell’imputato di comparire, anche se ricevuta a mezzo PEC, deve espressamente esaminare la circostanza, eventualmente compiendo opportuni accertamenti: infatti, a norma dell’art. 420-ter comma 1, alla rilevabilità del legittimo impedimento dell’imputato provvede il giudice “anche d’ufficio”, e, quindi, anche indipendentemente da un’istanza, da una comunicazione o da una notificazione. Identica conclusione, poi, vale pure quando “appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore”: l’art. 420-ter, comma 2, prevede specificatamente che in tal caso il giudice provvede “con le medesime forme di cui al comma 1” (Sez. 6, 54427/2018).

Per l’imputato latitante, a differenza di quello irreperibile, non sono necessarie nuove ricerche prima della emanazione del decreto di citazione e, inoltre, l’assoluto impedimento a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, deve “risultare” dagli atti e non deve essere verificato dal giudiceD’altra parte, una simile regola vale a scongiurare l’aberrante ipotesi che il giudice, prima di procedere al dibattimento, debba svolgere una indagine in ogni procedimento in cui l’imputato non sia presente per verificare se ciò sia dovuto «ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento». Invece, è proprio la limitazione ai casi in cui l’impedimento “risulti” dagli atti del procedimento a rappresentare il giusto punto di equilibrio tra il fondamentale diritto soggettivo dell’imputato di presenziare al dibattimento rispetto all’altrettanto fondamentale valore della durata ragionevole del processo; principi, questi, entrambi preservati dall’art. 111 Cost. (SU, 18822/2014).

Difensore

Ove sussista un impedimento rientrante nell'ambito delle ragioni di salute, il difensore impedito non ha l'obbligo di nominare un sostituto o di indicare le ragioni della mancata nomina (in applicazione del sopra esposto principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747, la Corte ha rigettato il ricorso in quanto, nel caso in esame, il difensore aveva prospettato un impedimento, non assoluto, ricollegabile ad una programmazione di attività di profilassi per la somministrazione del vaccino anti covid-19 che, sostiene la Corte, ben poteva essere riprogrammato per tempo su iniziativa dell'interessato; in ogni caso, trattandosi di intervento di prevenzione delle malattie, la sottoposizione alla vaccinazione non è stata valutata tra le attività impeditive della partecipazione all'udienza causate da ragioni di salute) (Sez. 1, 23202/2022).

Le Sezioni unite (SU, 8285/2006) hanno affrontato il tema della declaratoria di contumacia quando, oltre all’imputato, sia assente anche il difensore che adduca un impedimento a comparire, affermando che sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell’imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma 4, in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza e precisando, inoltre, che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo. Il principio affermato riposa sulla constatazione che l’imputato dichiarato contumace è validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione e, pertanto, deve considerarsi presente, non avendo perciò diritto ad ulteriori avvisi. In altri termini, in sintonia con il disposto dell’art. 484, il primo compito del giudice in udienza è quello di verificare la costituzione delle parti; al fine di assicurare il contraddittorio e di garantire la presenza contestuale di accusa e difesa, se il difensore di fiducia (o quello di ufficio eventualmente già designato nelle fasi pregresse) è assente, i1 giudice deve, prima di ogni altro atto, nominare un sostituto ai sensi dell’art. 97 comma 4; solo a questo punto può passare a valutare le ragioni della assenza del difensore e dello stesso imputato che richiedono, entrambe, a pena di nullità, l’instaurazione del contraddittorio (Sez. 2, 39884/2015). 

L’art. 420-ter, comma 5 impone al giudice di disporre il rinvio del processo per assenza del difensore dovuta a legittimo impedimento purché questo sia “prontamente comunicato”L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, a condizione, tra l’altro, che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni (Sez. 6, 20130/2015).

La celebrazione del processo in assenza del difensore, senza che sia stata presa in considerazione la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dà luogo ad una nullità della sentenza ex artt. 178 lett c) e 179 in quanto generatrice di una lesione del diritto di difesa. Tale nullità deve ritenersi sussistente, quando il processo venga di fatto celebrato, senza l'effettiva partecipazione del difensore istante o di sostituto da esso nominato, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'istanza medesima, in quanto l'apprezzamento del contenuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è compito del giudice del merito e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità, oltre che di mera legittimità. La valutazione, peraltro, può essere anche effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio. In tal caso, il giudice di merito, qualora ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrà dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti (Sez. 4, 13725/2022).

L'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto al rinvio dell'udienza quando, in relazione alla patologia, impedisca la personale comparizione e sia giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale. Ed allora, come il difensore impedito per ragioni di salute, anche quello impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità della data del parto, non ha l'obbligo di nominare un sostituto sempreché la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all'assistito un'adeguata difesa (Sez. 1, 31999/2020).

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 5, 17775/2022).

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso (SU, 4909/2014).

Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non può assumere rilievo l’impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni che lo prevedano e la specificità del procedimento, che comporta la necessità di assicurare la celere applicazione di statuizioni esecutive, dovendosi pertanto sopperire alla mancata presentazione del difensore di fiducia tramite la nomina di uno di ufficio (Sez. 1, 50160/2017).

In contrario avviso: deve trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter comma 5, con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'AG (Sez. 1, 26846/2022).

L’art. 420-ter, comma 5, si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima (Sez. 5, 17775/2022).

La materia della richiesta di rinvio per legittimo impedimento esula dalle questioni concernenti l'uso della posta elettronica per la trasmissione di istanze, memorie o richieste di altro contenuto, atteso che in tema di legittimo impedimento viene in rilievo l'art. 420-ter comma 5 che, appunto, stabilisce che il giudice è tenuto a rinviare l'udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato». È evidente, pertanto, che la disposizione richiamata imponga al giudice di disporre il rinvio quando risulti il legittimo impedimento del difensore, senza che abbia, cioè, rilievo la modalità attraverso la quale l'informazione è giunta al giudice (nel caso di specie, la Corte, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha rilevato che la richiesta di differimento era da considerare “giunta nella sfera di conoscenza del giudice in quanto pervenuta all'indirizzo istituzionale della cancelleria” - essendo irrilevante la circostanza che non fosse stata tempestivamente inserita nel fascicolo processuale, in quanto non possono gravare sulla difesa le eventuali disfunzioni organizzative e/o ritardi dell'ufficio del giudice) (Sez. 1, 13971/2021).

La rescissione del giudicato ex art. 625-ter non si applica al caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420-bis, commi 2 e 3, e 175, comma 2, dall’elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. L’art. 625-ter stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una “incolpevole” mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il disposto di detta norma deve essere letto in raccordo con il testo dell’art. 420-bis (nel testo novellato dalla L. 67/2014) che al comma 2, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: “Salvo quanto previsto dall’articolo 420-ter, il  giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ... nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”. In sostanza, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla L. 67/2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale: 1) vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi; 2) non vi sia la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di “fatti o atti” da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; 3) non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data dell’udienza, né della esistenza del procedimento penale. In riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis, fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la “incolpevole” mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis, comma 4). Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420-quater). In definitiva, per quanto qui interessa, il sistema sembra ruotare, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell’imputato ex art. 420-bis, sia nel caso dell’art. 625-ter, attorno alla “incolpevole” mancata conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento o del processoLa (regolare) notificazione del decreto che dispone il giudizio eseguita non direttamente nelle mani dell’imputato od in luogo da questi indicato ma esclusivamente presso il difensore di ufficio potrebbe sì potenzialmente aver dato luogo alla mancata conoscenza da parte dell’imputato della data di celebrazione del processo ma ciò è derivato esclusivamente da una sua condotta non certo “incolpevole” che, in quanto tale, non consente di ritenere configurate le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 625-ter (Sez. 5, 36855/2016).