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Art. 420-quater - Sospensione del processo per assenza dell’imputato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l’imputato non e’ presente il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente. Si applica l’articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l’articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione del processo per assenza dell’imputato (art. 420-quater)

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis, infatti, vanno interpretati secondo la loro funzione, cosicché va escluso che attraverso questi il legislatore abbia inteso reintrodurre una presunzione di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratta da una conoscenza effettiva. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la Corte territoriale non avesse fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche in quanto, basandosi sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, aveva ritenuto, applicando una illegittima presunzione, che l'imputato fosse a conoscenza della vocatio in iudicíum, mentre era stata omessa qualunque valutazione in merito alla "effettività" di tale elezione di domicilio e, dunque, alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore, in assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto disporre la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 420-quater, comma 1) (Sez. 6, 19834/2022).

Sul piano generale, la nuova disciplina introdotta con la L. 67/2014 che ha ridisegnato i presupposti, in presenza dei quali, il processo può essere celebrato in assenza dell’imputato, prevede tre situazioni che possono presentarsi, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, al momento della costituzione delle parti: 1) vi è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e questi ha espressamente rinunciato a parteciparvi; 2) non vi è la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma vi sono una serie di “fatti o atti” da cui far discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l’imputato è a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi; 3) non vi è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data dell’udienza, né della esistenza del procedimento penale. Con riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis, fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis, comma 4). Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420-quater). In particolare, il processo deve essere celebrato in “assenza” se: 1) nel corso del procedimento l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio; 2) l’imputato sia stato, nell’ambito del procedimento, arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare; 3) se l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia. 4) se risulti “comunque” con certezza che l’imputato sia a conoscenza del procedimento o che l’imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (Sez. 2, 36166/2017).

La L. 118/2014 ha introdotto nella L. 67/2014 l’articolo 15-bis concernente le “norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili”. La norma transitoria, successivamente emanata, si applica dal 17 maggio 2014, pur essendo entrata in vigore in epoca posteriore (ossia il 22 agosto 2014), sicché alla stessa deve attribuirsi efficacia retroattiva, limitatamente alle situazioni giuridiche non definitivamente esaurite. L’articolo 15-bis L. 67/2014, infatti, si compone di due commi, prevedendo, il primo, che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data (17 maggio 2014) di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado mentre il secondo stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della L. 67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 17 maggio 2014 quando l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. La norma, che non si presta ad un’agevole lettura interpretativa, contiene una prima disposizione (al comma 1) operativa esclusivamente con riferimento al processo di primo grado ed una seconda disposizione (al comma 2) operativa anche per il processo di appello. Ne deriva pertanto che: 1) nel procedimento di primo grado: (a) sono applicabili le nuove disposizioni sul procedimento in absentia ai processi in corso alla data di entrata in vigore della L. 67/2014 (17 maggio 2014), sempre che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, ovvero, in controluce, si può affermare che sono applicabili (a partire dalla notifica dell’estratto contumaciale) le norme previgenti, che disciplinavano il procedimento contumaciale, se alla data del 17 maggio 2014 sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; (b) se, invece, alla data del 17 maggio 2014 non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, sono comunque applicabili le norme previgenti ma solo in presenza di una dichiarazione di contumacia; (c) tuttavia, si applicano le nuove norme se alla data del 17 maggio 2014 non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza ma sia stato emesso il decreto di irreperibilità nei confronti dell’imputato dichiarato contumace; 2) infine, nel procedimento di appello pendente alla data del 17 maggio 2014: d) si applicano, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma, le nuove disposizioni se la dichiarazione di contumacia dell’imputato sia stata preceduta dall’emissione del decreto di irreperibilità, altrimenti si applicano le norme previgenti (Sez. 3, 19618/2017).

L’erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia nei processi in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, L. 67/2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’indicata legge, determina una nullità a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato ex art. 178, lett. c) che deve essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 3, 49584/2015).

Non è abnorme l’ordinanza con cui il Tribunale disponga  ritenendo l’assenza dell’imputato dovuta alla mancata conoscenza della fissazione del procedimento a suo carico  la sospensione del processo, ex art. 420-quater, trattandosi di provvedimento che costituisce espressione dei poteri espressamente riconosciuti al giudice dalla legge processuale e che non determina la stasi del procedimento, il quale prosegue, in tal caso, secondo le cadenze stabilite dagli art. 420-quater e 420-quinquies (Sez. 5, 10779/2016).