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Art. 418 - Fissazione dell’udienza

1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia.

2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

Rassegna giurisprudenziale

Fissazione dell’udienza (art. 418)

A norma dell’art. 185, comma 3, la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio (in specie per insufficiente enunciazione del fatto oggetto di imputazione) da parte del Tribunale, il procedimento deve necessariamente regredire all’udienza preliminare, non rientrando tra i poteri del giudice del dibattimento procedere alla rinnovazione del decreto in questione, e gli atti devono essere trasmessi al GIP perché provveda a tale rinnovazione, previa fissazione dell’udienza, a norma degli artt. 418 e ss. (SU, 17/1998).

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 (SU, 119/2004).

Integrano nullità a regime intermedio l’omessa notifica all’imputato sia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, con il conseguente regime di rilevabilità previsto dall’art. 180 (Sez. 5, 29950/2014).

L’omissione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non integra una nullità assoluta o a regime intermedio, ma unicamente una nullità relativa, che può essere dichiarata solo su eccezione di parte e deve essere eccepita prima della conclusione della fase processuale, vale a dire prima dell’emissione del decreto dispositivo del giudizio ovvero dell’emissione di sentenza di non luogo a procedere (Sez. 6, 37488/2014).