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Art. 421 - Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Rassegna giurisprudenziale

Discussione (art. 421)

Il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, ma, ove il giudice, senza dichiarare l’apertura della discussione, rinvii ad altra udienza per ulteriori incombenti, è da considerarsi tempestiva la costituzione di parte civile che avvenga regolarmente alla successiva udienza, prima dell’apertura della discussione (Sez. 3, 21408/2002).

È pacifico che l’articolo 421, comma 3 stabilisca che la produzione documentale può intervenire anche oltre il termine di cui all’articolo 127, comma 2 e fino alla discussione.

Nondimeno, l’istanza delle parti volta ad acquisire atti e documenti, ai sensi dell’art. 421, comma 3, formulata contestualmente alla richiesta di rito abbreviato cd. “secco”, non determina la trasformazione della predetta richiesta da incondizionata a condizionata.

Non è dubbio, dunque, che la disposizione preveda il diritto dell’imputato e delle altre parti di sottoporre al giudice documenti ed atti diversi ed ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo trasmesso dal PM.

Tuttavia, siffatto diritto non è illimitato. Il rito, infatti, di per sé, seppure ammette l’estensione del materiale probatorio documentale al di là del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, non priva il giudice della facoltà di valutare la rilevanza della prova e la sua idoneità a mutare il quadro probatorio già acquisito e contenuto nel fascicolo.

Si tratta di una prerogativa propria del giudice che non può essere soggetto passivo di ogni richiesta dell’imputato, non potendo quest’ultimo, da un lato, pretendere di introdurre qualsivoglia documento, qualora inutile all’accertamento, così appesantendo il processo, anche sotto il profilo dell’obbligo motivazionale del provvedimento decisorio, e dall’altro, di ottenere quella premialità propria del rito che fa da contrappeso alla precisa delimitazione probatoria che lo connota (Sez. 4, 29134/2018).

La disciplina in rito dell’udienza preliminare non contempla alcun momento in cui il GUP sia chiamato a statuire sulla utilizzabilità delle prove e non vi è sanzione per una siffatta mancanza e la stessa struttura e finalità del giudizio abbreviato preclude al giudice di statuire, a mezzo di ordinanza, sull’ammissione delle prove ai sensi dell’art. 190, comma 1, momento, questo, che appartiene invece al giudizio del dibattimento (Sez. 6. 52603/2016).

In sede di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità dell’approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio e che è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma 2, purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola (Sez. 6, 31596/2017).

Non è consentito a nessuna delle parti processuali individuare cause di nullità ove le stesse non siano tassativamente previste dal codice di rito (art. 177) o non siano desumibili dal sistema (art. 178) e quanto all’udienza preliminare, in cui la richiesta che l’imputato rivolge al giudice consiste nella quasi totalità dei casi di voler emettere una sentenza di non luogo a procedere, la mancata riproduzione a verbale delle ragioni di quella richiesta non è suscettibile di incidere in alcun modo sulla concreta esplicazione del suo diritto di difesa (Sez. 6, 8880/2018).