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Art. 422 - Attività di integrazione probatoria del giudice

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

Rassegna giurisprudenziale

Attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422)

La sentenza di non luogo a procedere è una decisione di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell’accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all’art. 416, eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-bis e 422, di dimostrare la sussistenza di una “minima probabilità” che, all’esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell’imputato (in motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice dei dati probatori è finalizzata a verificare l’esistenza di un livello “serio” di fondatezza delle accuse, ma restano escluse da tale sindacato quelle letture degli atti di indagine o delle prove connotate da un significato “aperto” o “alternativo”, suscettibile, dunque, di diversa interpretazione da parte del giudice del dibattimento) (Sez. 6, 17385/2016).

L’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice rispetto all’epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422 non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato disposto dell’art. 425, comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento.

Non è ovviamente irrilevante se, in sede di udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, ma il proscioglimento deve essere, dal GUP, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti.

Ne discende: a) che il GUP ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione; b) che l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425, comma 3, devono avere caratteristiche tali da non poter essere considerate ragionevolmente superabili in sede di giudizio.

In definitiva, salva l’ipotesi in cui ci si trovi dinanzi ad un complesso di elementi palesemente insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, per l’esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento, ovvero in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatori (Sez. 6, 6108/2018).

L’art. 425 si innesta nel complesso delle norme che governano l’udienza preliminare, nella quale l’incompletezza delle indagini può condurre solo ad una attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422) o ad un provvedimento che dispone ulteriori indagini (art. 421-bis), mai ad una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova, e nella quale deve pertanto affermarsi, sulla base di una lettura dell’art. 425, comma 3 opportunamente coordinata con quella dei citati artt. 422 e 421-bis, che la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova è possibile solo quando l’insufficienza o la contraddittorietà della prova non possa essere sciolta con più complete ed esaurienti indagini (Sez. 2, 9443/2017).