x

x

Art. 426 - Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

c) l’imputazione;

d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Rassegna giurisprudenziale

Requisiti della sentenza (art. 426)

L’obbligo di motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, cosicché la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa né l’imputato può avere interesse a lamentare tale motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia dell’imputato (Sez. 6, 33916/2017).

In tanto può trovare ingresso il vizio motivazionale in quanto sia diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal giudice di merito, che deve non solo essere identificabile come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma essere altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa (Sez. 3, 38203/2017).

Mentre nessuna rilevanza assume, considerato che l’obbligo generale della motivazione, imposto dall’art. 426 lett. e), è limitato alla esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, la mancata indicazione nel corpo della sentenza della norma in forza della quale è stata applicata la pena, la quale si evince puntualmente dal capo di imputazione, costituente parte integrante del provvedimento, deve del pari rilevarsi che l’indicazione degli articoli di legge da menzionarsi nel dispositivo riguardano la tipologia di pronuncia e non certo le norme di legge violate (Sez. 3, 38203/2017).

La mancata indicazione nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere della causa di proscioglimento non è un mero errore materiale ma determina la nullità della sentenza medesima (Sez. 6, 20207/2012).

L’erronea indicazione del nome dell’imputato nella epigrafe della sentenza impugnata non determina alcun vizio della sentenza impugnata, né alcuna nullità della stessa, se l’identificazione dell’interessato è comunque ottenibile attraverso altri dati e potendosi comunque ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali (Sez. 3, 35839/2016).

La sentenza pronunziata nei confronti delle società è soggetta alla previsione dell’art. 426 in tema di requisiti (Sez. 5, 27963/2018).