x

x

Art. 428 - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7.
3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.
3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

Rassegna giurisprudenziale

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428)

L’art. 428, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 103/2017, stabilisce che contro la sentenza di non luogo a procedere, resa ai sensi dell’art. 425, può essere proposto appello dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale.

Si tratta, allora, da verificare se, a fronte della espressa previsione normativa ora richiamata, avverso la sentenza di non luogo a procedere il PG possa proporre altresì ricorso immediato per cassazione, ex art. 569.

La lettura sistematica della disposizione di cui all’art. 428 porta ad escludere l’immediata ricorribilità della sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, deve ritenersi che secondo il regime ad oggi vigente, per espressa volontà del legislatore, avverso la sentenza di non luogo a procedere il procuratore della Repubblica e il PG possano proporre  unicamente  atto di appello. Milita, in tal senso, pure il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 569, comma 1, ove è stabilito che il ricorso per saltum è previsto avverso le sentenze di primo grado e non quindi per ogni tipo di decisione giurisdizionale. Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti dell’art. 569, lo ha espressamente codificato (Sez. 7, 31944/2018).

Con i commi 38, 39 e 40 dell’art. 1 della L. 103/2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata modificata la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, essendo stato il ricorso per cassazione, introdotto con la L. 46/ 2006, sostituito dall’appello, alla cui proposizione sono legittimati il procuratore della Repubblica, il PG e l’imputato, salvo il caso, per quest’ultimo, che la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’abbia commesso.

Nondimeno, alla persona offesa – cui  la norma di cui all’art. 428, comma 2, nel testo anteriormente vigente, riconosceva, se costituita parte civile, il potere di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, e quindi anche agli effetti penali – la citata disposizione, siccome novellata, consente soltanto di proporre appello per far valere la nullità nei casi di cui all’art. 419, comma 7, vale a dire quella relativa all’omesso avviso dell’udienza preliminare.

La questione, dunque, alla quale occorre preliminarmente dare soluzione attiene alla individuazione, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, del regime normativo da applicare ai ricorsi per cassazione presentati dal pubblico ministero ai sensi del dettato previgente dell’art. 428, comma 2, trattati, tuttavia, dalla Corte di Cassazione dopo l’entrata in vigore delle norme di cui ai commi 38, 39 e 40 L. 103/2017.

Vertendosi in tema di successione di norme processuali relative al regime delle impugnazioni, è applicabile, per regolare il caso menzionato, il principio di diritto affermato da SU, 27614/2017 per il quale, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione.

Tanto in ossequio all’art. 11 delle preleggi, che, prevedendo che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo», è posto a tutela dell’affidamento maturato dalla parte “in relazione alla fissità del quadro normativo, e a salvaguardia del principio della “parità delle armi”, così da «soddisfare l’esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite».

Bisogna quindi riconoscere che in difetto di una specifica disciplina intertemporale, le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell’art. 425, emesse prima della entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 38, 39 e 40 L. 103/2017, modificative dell’art. 428, sono impugnabili secondo le norme previgenti; le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo la entrata in vigore del nuovo testo normativo (Sez. 2, 24221/2018).

Il mutamento della disciplina dell’impugnazione  che ha obbedito talora a cambi di indirizzo legislativo non sempre sorretti da una chiara visione di sistema  non ha inciso né sulla natura della sentenza di cui all’art. 428 né sulla regola di giudizio che ad essa presiede, talché l’udienza preliminare resta deputata all’emissione di una pronuncia di natura prevalentemente processuale o per meglio dire di merito su di un aspetto processuale in cui il giudice è chiamato a valutare non la fondatezza dell’accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all’art. 416, eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-bis e 422, di dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all’esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell’imputato (Sez. 6, 30764/2018).

Nel delitto di falsa testimonianza, essendo persona offesa solo lo Stato, il privato, pur se costituito parte civile, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere (Sez. 6, 9085/2013).

Il novellato articolo 428, comma 1 e 2 non prevede più che la persona offesa costituita parte civile possa ricorrere per cassazione. Si tratta di un intervento ripristinatorio di quanto era stabilito anteriormente alla L. 46/2006 che non contemplava il ricorso per cassazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal GUP. L’impugnazione resta quindi riservata alla sola persona offesa, che può proporre appello limitatamente ai casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7 (Sez. 4, 14674/2018).

La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

Pertanto, il danneggiato, che non sia anche persona offesa dal reato, non può impugnare la sentenza di non doversi procedere, ma deve proporre autonoma azione risarcitoria nella sede civile (Sez. 2, 33958/2017).