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Art. 429 - Decreto che dispone il giudizio

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.

2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 485.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

4. Il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Rassegna giurisprudenziale

Decreto che dispone il giudizio (art. 429)

L’udienza preliminare ha una funzione peculiare rispetto al dibattimento, peculiarità che si giustifica in relazione alla sua “fluidità”, finalizzata, da un lato, ad assicurare l’adeguamento dell’addebito a quanto emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi fisiologici, e, dall’altro, a condurre ad un’imputazione definitiva, “stabilizzata”, un addebito che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio, che fissa il thema decidendum in termini idonei a reggere l’urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento (Sez. F, 38526/2018).

Nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio contenga indicazioni fuorvianti, così gravi da compromettere la finalità propria dell'atto che è quella di mettere la parte citata in condizione di raggiungere l'aula di udienza in tempo utile per potervi partecipare, deve certamente ritenersi che tali errori si riflettano sulla validità della citazione a giudizio, determinandone la nullità. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l’erronea indicazione del nome del giudice persona fisica assegnatario del processo, effettivamente esistente ed anch’egli impegnato a celebrare udienza lo stesso giorno stabilito per la comparizione dell'imputato, avesse radicato nei destinatari dell'atto - imputato e difensore - un ragionevole affidamento di esattezza di quell'indicazione che, nel caso concreto, si era riverberata in un concreto pregiudizio per l'esercizio di specifiche attività difensive processuali) (Sez. 6, 16479/2022).

Non vi è incertezza sui fatti descritti nell’imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (Sez. 5, 6335/2014).

La notificazione del decreto che dispone il giudizio eseguita mediante fax non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell’avvenuta ricezione, essendo sufficiente l’attestazione dell’avvenuto invio dell’atto, seguita dal rapporto di positiva trasmissione (Sez. F, 53570/2014).

Il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio l’atto rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura di notifica mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’art. 161, comma 4 (Sez. 1, 22973/2013).

La notifica del decreto ex art. 429 ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis presso il difensore di fiducia non presuppone il previo, infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti dell’art. 157, men che mai il ricorso alle ricerche di cui all’art. 159, bensì soltanto che si tratti di una notificazione “successiva” ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell’intero processo, notifiche che, fino a quel momento, erano state eseguite legittimamente mediante notifica al difensore, ex art. 161, comma 4 (Sez. 6, 31627/2017).

La notifica del decreto che dispone il giudizio non è ritualmente eseguita allorché l’avviso di ricevimento risulta privo di ogni necessaria indicazioneTale avviso deve, infatti, essere restituito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’avevano determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione. Si tratta di adempimenti che non possono essere presunti, rappresentando essi condizioni o momenti essenziali del procedimento di notificazione che, per la mancata previsione di una relata di notificazione redatta dall’agente postale, non potrebbero essere documentalmente dimostrati per altra via, sicché la loro omissione determina la mancanza della prova che il procedimento di notifica sia passato attraverso i momenti essenziali voluti dalla legge, con conseguente invalidità della notifica stessa (Sez. 4, 15142/2017).

Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Nel caso di specie, afferma la Corte che tra gli elementi di valutazione che il giudice avrebbe dovuto considerare vi era anche il fatto che il difensore d'ufficio non si presentò al processo, essendo stato sostituito da altro difensore, inducendo tale indizio qualche dubbio in ordine all'effettiva instaurazione del rapporto di assistenza difensiva) (Sez. 1, 18388/2022).

Nell’ipotesi di nullità della notificazione del decreto di citazione, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, senza poter disporre la restituzione degli atti al PM con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Sez. 1, 31474/2017).

Poiché le norme che stabiliscono i termini a comparire (art. 429, comma 3, per il decreto che dispone il giudizio) non sanzionano mai espressamente la loro violazione con la nullità, è inevitabile dedurla con il tramite dell’art. 178, considerandola nullità di ordine generale concernente l’intervento dell’imputato (art. 178, comma 1, lett. c), ostando il riconoscimento su base diversa il principio di tassatività stabilito dall’art. 177. Il regime, quindi, è quello stabilito dagli artt. 180 e 182 (Sez. 1, 13370/2018).

Il decreto che dispone il giudizio, emesso all’esito dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 429, non è impugnabile avendo natura di mero atto di impulso processuale (Sez. 6, 51216/2014).

Il decreto che dispone il giudizio è un atto inoppugnabile. Eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 4, 48970/2017).

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 429, comma 2, senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al PM, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al GUP di sollecitare il PM alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell’imputazione (Sez. 5, 1382/2016).

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’indeterminatezza del contenuto descrittivo dell’imputazione contestualmente disponendo la restituzione degli atti al PM, poiché, quand’anche illegittimo nel merito, detto provvedimento è comunque esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento (Sez. 2, 34825/2016).

In senso almeno parzialmente divergente: La nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491 (Sez. 6, 50098/2013).

Il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina l’incompatibilità del GUP a pronunciare il decreto che dispone il giudizio (Sez. 3, 20744/2016).

Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti”, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato  che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del “fumus” del reato (Sez. 5, 30596/2009).