Art. 506 - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
1. Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 222/1975, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 506, in relazione all’art. 505, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
Rassegna di giurisprudenza
La serrata di esercenti che non abbiano lavoratori alle loro dipendenze è assimilabile all’esercizio del diritto di sciopero (Cass. pen., 13.11.1980).