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Art. 507 - Boicottaggio

1. Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502 (1), 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (2).

(1) Il riferimento all’art. 502 non è più operante poiché la Corte costituzionale, con sentenza 29/1960, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 502, primo comma c.p., in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 84/1969, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 507, per la parte relativa all’ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.

Rassegna di giurisprudenza

Nel caso di sospensione del lavoro connessa all’esercizio del diritto di sciopero, antecedente all’occupazione, non operano i limiti alla punibilità indicati dalla Corte costituzionale per l’assenza di autonomia tra la causa di sospensione antecedente lo sciopero e l’occupazione (Cass. pen., 19.6.1979).