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Art. 508 - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

1. Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

2. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516 (2), qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dalla consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene e dalla finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto (Sez. 2, 16557/2014). La condotta di «invasione» costituisce, come chiarito dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, una ipotesi intermedia tra quelle di ingresso (art. 637) e di occupazione (art. 508).

L’ingresso consiste nella mera penetrazione all’interno del fondo altrui, senza interferire sulle attività che il legittimo titolare (leso unicamente con riguardo alla pretesa di esclusività della propria presenza) può svolgervi. L’occupazione, invece, si concretizza in una vera e propria privazione del godimento dell’immobile, venendone il legittimo possessore spogliato e quindi in toto escluso da ogni attività che la disponibilità di esso consentirebbe.

L’invasione, quale ipotesi intermedia, consiste, invece, nell’introduzione nel fondo o edificio altrui con limitazione di determinate attività che il possessore può ivi svolgere e, quindi, nella riduzione del godimento dello stesso: essa ostacola il possessore nello svolgimento delle ordinarie attività di godimento del bene, riducendole, pur senza spossessarlo in toto (Sez. 3, 7408/2015).

L’art. 508, nel richiedere come dolo specifico “l’aver agito al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro”, non restringe l’ipotizzabilità della figura criminosa a quei fatti che risultino ispirati unicamente dall’intento di impedire o di turbare tale normale svolgimento, ma consente di differenziare il reato suddetto da altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con esso (Sez, 6, 19.6.1979).