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Art. 509 - Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (1)

1. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (2), è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 (3).

2. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (4).

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, DLGS 758/1994.

(2) L’inciso deve ritenersi implicitamente abrogato, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con RDL 721/1943 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con DLGS LGT 369/1944.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, DLGS 19 758/1994, che ha sostituito alla multa la sanzione amministrativa.

(4) Comma abrogato dall’art. 1, DLGS 758/1994.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 509 è una norma penale in bianco, onde la pena comminata non è applicabile all’inosservanza di obblighi direttamente stabiliti da una legge contenente oppure no un’apposita sanzione penale (Sez. 3, 425/1964).