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Art. 510 - Circostanze aggravanti

1. Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 (1) e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

(1) Il riferimento all’art. 502 deve ritenersi non più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 29/1960, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 502, primo comma c.p., in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.