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Art. 511 - Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 (1) e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

(1) Il riferimento all’art. 502 deve ritenersi non più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 29/1960, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 502, primo comma, in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.