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Art. 512 - Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 (1) e seguenti importa l’interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

(1) Il riferimento all’art. 502 deve ritenersi non più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 29/1960, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 502, primo comma c.p., in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost.

Rassegna di giurisprudenza

L’ampia portata del principio di equivalenza tra pena principale e pena accessoria di cui all’art. 37 è stata messa in luce da SU, 8411/1998lì dove tale pronunzia ha escluso dall’ambito applicativo della norma solo i casi di espressa previsione di pene accessorie perpetue e di pene accessorie temporanee la cui durata è direttamente stabilita dal legislatore (quale quella comminata in misura fissa dall’art. 512) (Sez. 5, 1968/2019).