Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione (1)
1. Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
(1) Articolo sostituito dall’art. 6, L. 86/1990 e dall’art. 1, comma 75, lett. f), L. 190/2012 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 69/2015. Da ultimo, la L. 3/2019 ha elevato la pena edittale (in precedenza determinata tra uno e sei anni).
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