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Art. 323-bis - Circostanze attenuanti (1) (2)

1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi (3).

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), L. 69/2015.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 86/1990. Successivamente l’art. 6, L. 300/2000 ha inserito i riferimenti agli articoli 316-ter e 322-bis rispettivamente dopo le parole «316-bis» e «322» e l’art. 1, comma 75, lett. q), L. 190/2012 ha aggiunto il riferimento all’art. 319-quater dopo la parola «319».

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), L. 69/2015.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Conseguentemente, qualora sia stata riconosciuta la circostanza attenuante generale del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, resta esclusa la possibilità del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis se della stessa sia stata sollecitata l'applicazione esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato o del lucro conseguito. (In tale ottica, la Suprema corte ha ritenuto corretta e non censurabile in sede di legittimità la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la sostanziale “sovrapponibilità” delle due circostanze: dunque, la mancanza di interesse al riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, calibrata sulla sola valutazione della esiguità delle somme oggetto dell’indebita appropriazione, perché i suoi effetti risultavano assorbiti dalla già avvenuta concessione della attenuante comune della speciale tenuità del danno patrimoniale).

La circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis prevede che la pena sia diminuita da un terzo a due terzi per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (tra i quali quelli previsti dagli articoli 318, 319 e 321) «per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite». L’attenuante ricomprende quindi una serie di condotte in forma alternativa e non cumulativa, tutte comunque caratterizzate dall’effettivo conseguimento del risultato previsto dalla norma, costituito dalla prestazione di un aiuto sostanziale e decisivo (l’essersi "efficacemente adoperato"). La formulazione della circostanza de qua ricalca, anche se non in modo letterale, stante il diverso ambito in cui viene a collocarsi, analoghe fattispecie previste dal legislatore per favorire l’utile collaborazione per il contrasto di forme organizzate di criminalità. Anche in tali casi si esige, con sovrapponibili declinazioni, un aiuto "concreto" e "rilevante" (art. 73, comma 7 DPR 309/1990) ovvero un aiuto "efficace" o "decisivo" (art. 74, comma 7 DPR 309/1990) ovvero un aiuto "concreto" e "decisivo" (art. 8 DL 152/1991). Secondo i principi già affermati con riferimento a tali fattispecie, la valutazione dell’efficacia della collaborazione è rimessa al giudice di merito, che non dovrà prendere in considerazione l’esistenza di un autentico ravvedimento del dichiarante, né il fatto che essa venga posta in essere in un momento successivo all’esaurimento delle indagini preliminari (Sez. 6, 34402/2007) o durante la fase della formazione della prova (Sez. 4, 40749/2017), purché sia possibile stabilirne nel corso del giudizio la consistenza (Sez. 6, 16139/2019).

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323 venga riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 (Sez. 6, 34248/2011, richiamata da Sez. 6, 6938/2019).

Ai fini della concessione della circostanza attenuanti di cui all’art. 323-bis, occorre valutare il fatto nella sua globalità sicché rileva ogni caratteristica della condotta, ivi compreso l’atteggiamento soggettivo dell’agente e persino le ragioni ispiratrici del comportamento criminoso (Sez. 6, 58237/2018).

La speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità, in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 7, 43438/2018).

L’attenuante ex art. 323-bis può ravvisarsi allorché il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, 14825/2014).