x

x

Art. 49 - Reato supposto erroneamente e reato impossibile

1. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

4. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di tentativo, l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49, in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 7, 635/2019).

In tema di reato impossibile va rilevato che questo presuppone l’originaria, assoluta inefficienza causale dell’azione, da valutare oggettivamente, in concreto e con giudizio ex ante, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell’azione (Sez. 5, 20815/2018).

L’idoneità degli atti, agli effetti previsti dall’art. 56, consiste nella relativa capacità causale, vale a dire nella loro suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto. L’azione è dunque inidonea solo se difetta intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale rispetto all’evento. Deve trattarsi, quindi, di inidoneità assoluta, accertata con valutazione ex ante:, con la conseguenza che la semplice insufficienza del mezzo non vale ad escludere la configurabilità del tentativo; il mezzo è infatti inidoneo quando esso medesimo costituisca ab origine un ostacolo alla attuazione della volontà delittuosa, mentre la inidoneità successiva non rende impossibile il compimento di atti diretti a commettere l’illecito, ma elimina la sola possibilità di un ulteriore svolgimento efficace della azione e, quindi, della consumazione del reato.

Perché dunque una azione possa essere considerata inidonea agli effetti dell’art. 49 cpv., in relazione all’art. 56, è necessario che la sua incapacità a produrre l’evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva, da compiersi risalendo al momento iniziale della azione (Sez. 2, 40624/2012).

L’inesistenza dell’oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l’oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria e assoluta, non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, 22722/2007).

Perché possa ricorrere il falso grossolano, sia necessario che questo possa essere rilevato ictu oculi, da qualsiasi persona di comune discernimento, non anche ove ciò possa derivare dalla conoscenza di persone esperte e particolarmente qualificate, come gli agenti che conducano le indagini (Sez. 5, 6873/2016).

Integra il delitto di cui all’art. 474 la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, 5260/2014).

La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensività "in concreto", ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione (Sez. 4, 17160/2017).

Il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (Sez. 5, 3354/2010).

L’applicazione di una misura di sicurezza in presenza di un "quasi reato" (indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115, rispettivamente concernenti il reato "impossibile" e la istigazione a commettere un delitto, non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso) richiede l’accertamento della responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale ed il relativo procedimento deve concludersi con l’emanazione di una sentenza (art. 205), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione; in tal caso, pertanto, il pubblico ministero è tenuto ad avviare l’azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell’udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza che, nei casi di commissione di fatti costituenti "quasi -reato", non può essere altro che di proscioglimento ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 229, n. 2, la misura di sicurezza prevista dalla legge (Sez. 1, 6234/1995).