Art. 456 - Circostanze aggravanti
1. Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.