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Art. 134 - Computo delle pene

1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

2. Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira (1).

(1) Ora frazioni di euro.

Rassegna di giurisprudenza

 

Qualora, dovendosi operare una riduzione di pena detentiva per effetto di attenuanti o diminuenti, il risultato ottenuto comprenda una frazione di giorno, detto risultato, avuto riguardo tanto al disposto di cui all’art. 297, comma 1, CPP (secondo cui “gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo”), quanto a quello di cui all’art. 134, comma secondo, (secondo cui “nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno”), deve essere corretto con l’eliminazione della suindicata frazione e non già con l’arrotondamento della stessa all’unità superiore (Sez. 1, 354/1998).