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Art. 207 - Revoca delle misure di sicurezza personali

1. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

2. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (1).

[3. Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 110/1974, ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità dell’art. 207, terzo comma, nella parte in cui attribuisce al Ministero di Grazia e Giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché l’illegittimità del secondo comma dello stesso art. 207 c.p., in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

(2) Comma abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

Rassegna di giurisprudenza

Occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di sicurezza: di conseguenza la misura può avere inizio quando venga a cessare uno stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca per l’eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (SU, 6/1993; SU, 10281/2008).

Tali principi, in materia di misure di sicurezza personali (fondate sui medesimi presupposti delle misure di prevenzione personali e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità), trovano puntuale base normativa nel disposto dell’art. 205, che espressamente prevede al primo comma che le misure di sicurezza sono ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, e prevede (per quanto qui interessa) al secondo comma, n. 3, che le misure possono essere ordinate con provvedimento successivo in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge, tra i quali rientra il caso delle misure applicate quando interviene la dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell’art. 109, comma 1; nella previsione della rivalutabilità della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell’applicazione della misura di sicurezza, in sede di revoca della misura ai sensi dell’art. 207 e di riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208; e nel disposto dell’art. 211, che prevede l’esecuzione delle misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta (Sez. 1, 49976/2018).

La misura di sicurezza personale, diversamente dalla pena, ha una durata massima indeterminata  salvi i limiti introdotti dal DL 52/2014, convertito dalla L. 81/2014  ed è sottoposta alla verifica, in concreto, del venir meno della pericolosità sociale del soggetto, in tal senso la sua cessazione conseguendo esclusivamente all’accertamento della sopravvenuta mancanza di tale pericolosità (ex art. 207), fermo restando che la previsione di un periodo minimo di durata delle misure di sicurezza personali e il necessario riesame della pericolosità sociale  effettuato, oltre che alla scadenza di esso, comunque allorquando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato (ex art 208), nell’alveo giurisdizionale e con le garanzie difensive previste anche nel procedimento di sorveglianza  rendono la mancata fissazione di una durata massima (nei limiti in cui essa tuttora persiste, post L. 81/2014) compatibile con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (Sez. 1, 42804/2017).