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Art. 412 - Occultamento di cadavere

1. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di cui all’art. 412 si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica in conseguenza dell’azione del colpevole un evento costituente occultamento e, dunque, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti (Sez. 3, 1119/1990).

Il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l’occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere. Nel primo reato, pur sussistendo la consumazione sin dalla prima apparizione dell’evento, questo si riproduce di momento in momento finché l’agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato.

La soppressione di cadavere, invece, è reato istantaneo con effetti permanenti, perché si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile. I due delitti di occultamento e soppressione di cadavere, differenti nella forma e nella struttura, sono tuttavia accomunati dall’identità di oggetto giuridico e materiale (Sez. 3, 742/1969).

Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere è che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberamene operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito (Sez. 3, 5819/1981).

L'art. 411 punisce la distruzione, la soppressione o la sottrazione di cadavere, mentre la norma successiva, l'art. 412, punisce l'occultamento del cadavere.

Secondo una consolidata lezione interpretativa, nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione ovvero distruzione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui (Sez. 1, 1000/2019).

Il discrimine tra la sottrazione e l'occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo (Sez. 1, 32038/2013).