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Art. 413 - Uso illegittimo di cadavere

1. Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

(1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

In relazione all'art. 413 devono considerarsi norme penali e non meramente amministrative quelle che regolano il riscontro diagnostico su cadaveri. L'errore sulle stesse deve perciò ritenersi irrilevante (Sez. 3, 3794/1962).