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Art. 411 - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

1. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

3. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto (1).

4. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 130/2001.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della tutela penale accordata dagli artt. 410 e 411, rientrano nella nozione di «cadavere» tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l'idea della pietà verso i defunti.

Ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell'art. 410, nel caso di mutilazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutilazione, essendo il vilipendio insito in quest'atto così da doversi considerare ultronea l'indagine sull'intenzione di vilipendere. I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere (Sez. 3, 1107/1972 e Sez. 3, 45444/2014).

Il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l’occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere. Nel primo reato, pur sussistendo la consumazione sin dalla prima apparizione dell’evento, questo si riproduce di momento in momento finché l’agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato.

La soppressione di cadavere, invece, è reato istantaneo con effetti permanenti, perché si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile. I due delitti di occultamento e soppressione di cadavere, differenti nella forma e nella struttura, sono tuttavia accomunati dall’identità di oggetto giuridico e materiale (Sez. 3, 742/1969).

Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere è che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberamene operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito (Sez. 3, 5819/1981).

L'art. 411 punisce la distruzione, la soppressione o la sottrazione di cadavere, mentre la norma successiva, l'art. 412, punisce l'occultamento del cadavere. Secondo una consolidata lezione interpretativa, nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione ovvero distruzione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui (Sez. 1, 1000/2019).

Il discrimine tra la sottrazione e l'occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo (Sez. 1, 32038/2013).