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Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 514, il danno all’industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l’offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l’affidamento sulla originalità dei prodotti (fattispecie in cui si è ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 474 e non quello di cui all’art. 514 nella condotta di contraffazione dei marchi di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie) (Sez. 3, 38906/2013).

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 514 è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all’industria nazionale), indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante (Sez. 5, 8250/1987).