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Art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065 (1).

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Secondo il chiaro enunciato dell’art. 355, ai fini dell’incriminazione è richiesto che dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con lo Stato, con altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità sia derivata la mancanza, totale o parziale, di "cose o opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio". Il reato è dunque integrato da una qualunque inosservanza alle obbligazioni contrattuali che si traduca nella mancata fornitura, anche solo parziale, di quanto necessario per il funzionamento e per l’espletamento dell’attività di rilievo pubblicistico del committente pubblico.

In un sistema processuale penale, quale il nostro, nel quale non sono contemplate prove legali ed in assenza nella disciplina positiva della prescrizione di un formale accertamento con collaudo dell’inadempimento rilevante ai fini dell’art. 355, non v’è materia per ritenere che il giudice penale sia obbligatoriamente vincolato a ritenere integrato detto reato a condizione che l’inosservanza alle obbligazioni di un contratto di fornitura verso l’ente pubblico sia stato accertato mediante un collaudo (negativo) (Sez. 6, 19112/2018).

La punibilità del delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture a titolo di colpa, infatti, non presenta alcuna particolarità rispetto alla previsione generale di cui all’art. 43 e, pertanto, tale elemento psicologico può essere ravvisato allorquando la mancata fornitura sia conseguente ad imprudenza, negligenza o imperizia, proprio come nel caso in cui l’obbligazione negoziale sia assunta da soggetti privi di competenza, capacità o requisiti tecnici.

Non risulta, pertanto, estranea a tale fattispecie incriminatrice, soprattutto nella forma colposa delineata dall’art. 355, comma terzo, la valorizzazione dei profili organizzativi dell’adempimento, segnatamente, qualora lo stesso abbia ad oggetto prestazioni continuative nel tempo e fondate sul ricorso alla attività coordinata di plurimi soggetti in relazione di dipendenza con il soggetto obbligato (Sez. 6, 35664/2017).

Il delitto previsto dall’art. 355 si perfeziona in presenza di un inadempimento contrattuale che determini il venir meno delle opere necessarie ad un pubblico servizio (Sez. 6, 23819/2013).

Integra il delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture colui che, contrariamente a quanto stabilito dal capitolato sottoscritto, fornisca alla P.A. un’ambulanza con autista, ma non il personale abilitato al servizio di pronto soccorso destinato ad operare sul mezzo e la cui presenza doveva considerarsi invece essenziale per il corretto svolgimento del servizio pubblico di trasporto dei degenti in condizioni di sicurezza (Sez. 6, 7033/2010).

Tra la norma che sanziona l’interruzione di pubblico servizio (art. 340) e quella che punisce l’inadempimento di contratti per pubbliche forniture (art. 355) esiste un rapporto di sussidiarietà, posto che la seconda, pur mirando in via principale alla tutela patrimoniale della P.A., comprende nel proprio oggetto l’interesse concorrente alla continuità del servizio pregiudicato dall’inadempimento, ed esaurisce dunque l’intero disvalore del fatto. Ne consegue che non sussiste concorso di reati, e si applica la sola previsione dell’art. 355, nei casi in cui l’interruzione di un pubblico servizio dipenda da un inadempimento contrattuale dell’agente (Sez. 6, 47194/2004).

Ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all’art. 355, l’appaltatore non può giustificare il suo inadempimento adducendo il fatto che la pubblica amministrazione non abbia accordato la revisione dei prezzi quando risulti che l’appaltatore stesso (nel caso: del servizio di nettezza urbana) non abbia mai sollevato eccezione ai sensi dell’art. 1460 CC e che il capitolato speciale di appalto preveda che la ditta non può sospendere il servizio o rifiutare la sua continuazione per nessuna ragione (Sez. 6, 1174/1999).

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall’art. 355 non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell’inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere «necessarie» allo stabilimento o al servizio pubblico. Si deve pertanto affermare che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l’inadempimento contrattuale è punito solo se determini l’evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere «necessarie» alla pubblica amministrazione (Sez. 6, 1174/1999).

In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, l’espressione «fornitura» di cui all’art. 355 deve intendersi riferita sia a cose sia a opere, e quindi anche a quel facere costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (Sez.6, 13002/1999).

Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, previsto dall’art. 355, appartiene alla categoria dei reati propri, configurabili solo se il loro autore rivesta quella particolare qualificazione o si trovi in quella particolare posizione richiesta dalla norma incriminatrice e rispetto ai quali la partecipazione di altri soggetti è concepibile solo a titolo di concorso (Sez. 6, 12889/1992).

Tra le varie posizioni tipiche del soggetto attivo del reato di inadempienza di contratti di pubbliche forniture, l’ultimo comma dell’art. 355 indica anche quella di rappresentante. Peraltro, ponendosi la condotta criminosa del reato de quo nella fase di adempimento del contratto di pubblica fornitura, la qualità di rappresentante deve essere riferita non al fatto puro e semplice della stipulazione negoziale a nome e per conto del contraente, che può rimanere senza ulteriori sviluppi, ma all’esecuzione del contratto stesso, quando questa sia stata affidata dall’obbligato alla fornitura ed un altro soggetto con autonomia gestionale (Sez. 6, 12889/1992).