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Art. 474-ter - Circostanza aggravante (1)

1. Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

2. Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 15, L. 99/2009.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.