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Art. 604 - Fatto commesso all’estero

1. Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia (1).

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 10, L. 269/1998 e poi così modificato dall’art. 6, L. 7/2006 e dalla lettera q) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della procedibilità dei reati sessuali, commessi all’estero da un cittadino italiano ai danni di un cittadino straniero prima dell’entrata in vigore della L. 269/1998, è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia prevista dall’art. 9, non potendo trovare applicazione il novellato art. 604 in quanto norma più sfavorevole (Sez. 3, 24653/2009).