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Art. 609-decies - Comunicazione al tribunale per i minorenni (1)

1. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni (2).

2. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile (3).

3. Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede (4).

4. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

5. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 66/1996.

(2) Comma prima modificato dall’art. 13, L. 269/1998, dall’art. 15, L. 228/2003 e dalla lettera c) del comma 19 dell’art. 3, L. 94/2009, poi sostituito dal n. 1) della lettera v) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012 e, infine, così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

(4) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera v) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 609-decies per i reati di violenza sessuale stabilisce in linea di principio che debba essere assicurata alla persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento l’assistenza affettiva psicologica attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dalla stessa minorenne e che tale disposizione non può non valere, per l’interesse che persegue, nel caso in cui la minore  come nella specie  si sia rivolta ai carabinieri per denunciare l’accaduto e sporgere querela (Sez. 3, 15584/2016).

È legittima l’assistenza psicologica al minore vittima di abusi sessuali, prestata in sede di denuncia orale sporta dallo stesso, in quanto conforme alla disposizione di cui all’art. 609-decies, comma terzo, che tutela le condizioni psicologiche della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, 46146/2017).

In tema di prova testimoniale, l’assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile all’esame testimoniale del minore è facoltativa e non obbligatoria (art. 498, comma n. 4 CPP) né è imposta dall’art. 609-decies, che ha la diversa finalità di assicurare alla parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento, né dalle disposizioni degli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 3 bis e 473 CPP (Sez. 3, 22066/2003).