Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni (1)
1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
(1) Articolo aggiunto dalla lettera z) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.
Rassegna di giurisprudenza
Con l’art. 609-undecies si è voluto tipizzare una autonoma fattispecie di reato e punire condotte talmente anticipate, rispetto agli eventi che ne possono derivare, da rischiare, altrimenti, di restare nel limbo del penalmente irrilevante. Inoltre, la nuova disposizione codicistica enuncia la fattispecie delittuosa con un campo di applicazione decisamente più ampio di quello derivante dal dettato della Convenzione del Consiglio d’Europa (Lanzarote 7/11/2007), punendo l’adescamento anche se la proposta dell’incontro non sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro. Ciò perché, attraverso la introduzione di tale reato, il legislatore ha voluto anticipare la tutela penale della sfera sessuale dei minori, sanzionando anche i primi contatti, finalizzati agli atti di pedofilia.
Occorre, pertanto, mettere a fuoco il rapporto di autonomia esistente tra il reato di adescamento e i reati-fine, indicati dall’art. 609-undecies: alla luce della clausola di riserva, “sempre che il fatto non costituisca più grave reato”, ai fini della applicazione della fattispecie di adescamento è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo del reato-fine, in quanto ove ciò si concretizzi dovrà procedersi soltanto per questo (e non anche per l’adescamento) (Sez. 3, 8717/2014).
In tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undecies, il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata (Sez. 3, 8691/2017).
Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva “se il fatto non costituisce più grave reato”, solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all’art. 609-undecies significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall’agente si risolverebbe in un antefatto non punibile (Sez. 3, 16329/2015).