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Art. 609-sexies - Ignoranza dell’età della persona offesa (1)

1. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 66/1996 e poi così sostituito dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

La previsione della cosiddetta ignoranza inevitabile, da parte del soggetto agente, dell’età della persona offesa, introdotta dalla fattispecie penale ex art. 602-quater, va coordinata con l’esegesi formatasi in relazione all’identica scriminante di cui all’art. 609-sexies, esegesi da operare in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma primo, Cost., secondo quanto indicato dalla sentenza 322/2007 della Corte costituzionale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, detta ignoranza inevitabile non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un’età superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un “impegno” conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.

Ciò significa, in altri termini, che per esplicare efficacia scusante (e, dunque, per assumere i connotati della c.d. inevitabilità), l’ignoranza dell’età della persona offesa non dev’essere imputabile a leggerezza dell’agente (Sez. 3, 19192/2015).

Nulla osta a che la prova della consapevolezza della minore età, come per qualsiasi elemento costitutivo del fatto, possa essere anche indiretta, ossia dedotta sulla base di elementi indiziari concordanti, nel senso che, valutati nel loro insieme, confluiscano univocamente in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto, purché  come avvenuto nel caso in esame  la deduzione del fatto noto rientri in un procedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza, onde evitare che il libero convincimento del giudice possa trasformarsi in arbitrio (Sez. 1, 9422/1986).

L’ignoranza inevitabile dell’età dell’adolescente è configurabile soltanto se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Sez. 3, 3651/2013).

La previsione di irrilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa, prevista dall’art. 609 sexies, è insuscettibile di estensione ad altri reati (nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del divieto di analogia in malam partem (Sez. 3, 46983/2009).