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Art. 609- quinquies - Corruzione di minorenne (1)

1. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

3. La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (2).

4. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 66/1996.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, DLGS 39/2014.

Rassegna di giurisprudenza

La differenza ontologica tra il delitto di cui all’art. 609-bis (che presuppone il compimento di atti sessuali intesi come invasione della sfera intima di una persona attraverso un contatto corporeo mediante violenza e senza il suo consenso, certamente escluso laddove si tratti di vittima infraquattordicenne e che ricomprende anche atti sessuali diversi dal congiungimento) e quella di cui all’art. 609-quinquies di nuovo conio dopo la riforma apportata con la L. 66/1996, che sanziona penalmente la condotta di “chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere”, impedisce che il delitto di cui all’art. 609-bis consistente nel palpeggiamento di zone erogene del minore, possa rientrare nel paradigma della corruzione di minori.

Il reato di cui all’art. 609-quinquies nella sua nuova formulazione a seguito dell’entrata in vigore della L. 66/96, non include più gli atti di libidine commessi su persona minore di anni sedici. La fattispecie in esame ricorre solo quando il minore non sia il destinatario degli atti sessuali ma si limiti a fare da spettatore rispetto ad atti sessuali commessi da altri: si tratta di una vera e propria novazione legislativa che ha comportato una ristrutturazione della fattispecie precedente in quanto non solo è mutata la condotta materiale (compimento di atti sessuali in presenza di minore di anni quattordici), ma anche l’elemento soggettivo (dolo specifico in quanto l’agente pone in essere tale condotta al fine di far assistere il minore; in termini Sez. 3, 15633/2008). Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 609-quinquies è rappresentato dalla tutela del sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri (Sez. 3, 44681/2005).

Tali ragioni evidenziano in modo netto la differenza rispetto al delitto di violenza sessuale in cui il minore non è lo spettatore di atti sessuali, ma il protagonista passivo di essi, non mancando di evidenziare anche l’elemento costrittivo o minaccioso o induttivo che costituisce il dato peculiare della norma di cui all’art. 609-bis e che non è presente nel delitto di cui all’art. 609-quinquies.

Né varrebbe, ai fini del concorso apparente di norme, la brevità dell’azione ovvero la superficialità dei toccamenti, in quanto è proprio la struttura della condotta che diverge radicalmente nelle due ipotesi in discorso. In proposito è costante l’orientamento in materia, soprattutto in riferimento alle differenze intercorrenti tra il delitto di cui all’art. 609-quater (atti sessuali con minorenne in cui manca il requisito della violenza) e la fattispecie di cui al successivo art. 609-quinquies, essendosi affermato al riguardo che, in relazione alle modifiche introdotte dalla L. 66/96, scompare, quindi, dalla previsione normativa della nuova corruzione di minorenne, la precedente ipotesi degli atti di libidine commessi su persona minore degli anni sedici.

Quando il minorenne non fa semplicemente da spettatore, ma egli stesso è destinatario delle attenzioni dell’agente, e cioè subisce gli atti sessuali, non si potrà più ipotizzare il delitto di “corruzione di minorenne”, ma la diversa figura criminosa prevista dall’art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne), sempre che ne sussistano le condizioni, e cioè che il minore non abbia compiuto gli anni quattordici oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, sia legato da un particolare vincolo (di parentela o di familiarità) all’agente (Sez. 3, 15827/2015).

In tema di reati sessuali, non è ravvisabile un’ipotesi di concorso apparente di norme tra il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) ed il reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), sì da ritenere il secondo reato assorbito nel primo, in quanto i medesimi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale (Sez. 3, 4718/2008).

Nel reato di corruzione di minorenne, siccome descritto nel comma 2 dell’art. 609-quinquies, la finalità della condotta consistente nella induzione del minore a compiere o a subire atti sessuali non è indirizzata verso la soddisfazione della concupiscenza del soggetto agente, cioè di colui che faccia assistere il minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali ovvero mostri allo stesso il materiale pornografico, posto che in quel caso scatterebbe la clausola di riserva contenuta all’inizio della disposizione in questione (la quale recita: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”), dovendosi, invece, intendere la volontà di costui rivolta ad un fine, anche solo soggettivamente, diverso da quello, cioè ad una finalità che non sia la soddisfazione della propria libido (Sez. 3, 19162/2015).