Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne (1)
1. Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (2).
2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (3).
2-bis. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. (3-bis)
3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (4).
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci (4).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 66/1996.
(2) Numero così sostituito dall’art. 6, L. 38/2006.
(3) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 38/2006 e poi così sostituito dal n. 1) della lettera r) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.
(3-bis) Comma introdotto dalla L. N. 69/2019.
(4) Comma così modificato dal n. 2) della lettera r) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.
Rassegna di giurisprudenza
Il reato di cui all’art. 609-quater non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo anche quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima (Sez. 3, 25822/2013).
Il delitto di atti sessuali con minorenne punisce chiunque compia atti sessuali con persona infraquattordicenne, anche se consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico (Sez. 3, 12464/2011).
La cosiddetta Carta di Noto è stata redatta all’esito di un convegno, tenutosi a Noto (SR) il 6-9 giugno 1996 sul tema: “L’abuso sessuale sui minori e processo penale”, e contiene le linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale; più recentemente, dopo una prima modifica intervenuta nel luglio 2002, è stata aggiornata all’esito di un successivo convegno svoltosi a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011.
Alla redazione delle linee guida hanno partecipato esponenti del mondo giudiziario, dell’avvocatura e della comunità scientifica. Le linee guida sono attualmente divise in 18 articoli, alcuni dei quali forniscono suggerimenti e indicazioni sulle modalità processuali con le quali dovrebbe essere raccolta la testimonianza dei minori vittime di abusi, altri forniscono indicazioni sulle modalità con le quali deve essere condotto l’esame del minore.
Tra le ragioni della stesura delle linee guida (e, soprattutto, del loro aggiornamento) sono espressamente indicati il diritto di difesa dell’indagato/imputato ed il diritto di questi ad un processo equo e imparziale, così come individuati dall’art. 30, comma 4, della Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (cd. Convenzione di Lanzarote, che richiama, a sua volta, sul punto, l’art. 6 della CEDU) e dall’art. 8, comma 6, del protocollo facoltativo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 e ratificati in Italia con L. 46/2002. Secondo il costante insegnamento di legittimità, l’inosservanza delle linee guida prescritte dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame del minorenne vittima di abusi sessuali non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così, da ultimo, Sez. 3, 5754/2014).
Alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono, peraltro, già oggetto di analoghe previsioni del codice di rito; tra queste rileva, nel caso di specie, il diritto all’assistenza affettiva e psicologica assicurata alla persona offesa minorenne vittima di abusi sessuali in ogni stato e grado del procedimento (art. 609-decies, comma 3, in relazione all’art. 18 della Carta). Secondo la predetta disposizione “nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati”.
L’assistenza dello psicologo della minore in sede di denuncia orale sporta dalla stessa risulta, pertanto, legittima in quanto conforme al disposto dell’art. 609-decies, comma 3, ma che tutela le condizioni psicologiche del minore vittima di abusi sessuali in ogni stato e grado del procedimento. Si è infatti affermato che l’art. 609-decies per i reati di violenza sessuale stabilisce in linea di principio che debba essere assicurata alla persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento l’assistenza affettiva psicologica attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dalla stessa minorenne e che tale disposizione non può non valere, per l’interesse che persegue, nel caso in cui la minore – come nella specie – si sia rivolta ai carabinieri per denunciare l’accaduto e sporgere querela (Sez.3, 46146/2016).
In tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, 948/2015).
La condizione di affidamento prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario, sia pur in via di mero fatto (Sez. 3, 24342/2015).
L’art. 609-quater, comma 4, afferma che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. La ratio che sostiene la previsione risiede nell’unificazione – compiuta dalla L. 66/1966 – dei concetti di violenza carnale e di atti di libidine violenti nell’unica figura di atti sessuali; ed invero – alla luce della severa cornice edittale individuata dal legislatore, con pena minima pari a 5 anni di reclusione – appariva evidente la necessità di un meccanismo che garantisse un regime sanzionatorio adeguato per quei fatti che, pur potendo esser ricondotti alla nuova ed unica fattispecie di reato, risultassero comunque offensivi della libertà sessuale in modo non grave.
La giurisprudenza di legittimità ha poi costantemente interpretato la previsione nel senso che, ai fini della configurabilità della diminuente in esame, deve farsi riferimento ad una valutazione globale della vicenda, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, 1146/2016).
La formula “Salvo che il fatto costituisce più grave reato” figurante nella parte iniziale del menzionato secondo comma dell’art. 600-bis fa sì che le condotte poste in essere in danno di soggetto minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità debbano essere sanzionate non già a norma del comma 2 suddetto ma ai sensi del più grave delitto di cui all’art. 609-quater comma 1 che – come noto – punisce con la pena prevista dall’art. 609-bis la condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non abbia compiuto gli anni quattordici (n. 1) ovvero non abbia compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (n. 2).
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, prevista dall’art. 609-quater, comma quarto) deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, 23913/2014).
In materia di atti sessuali con minorenne, che l’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato (Sez. 3, 45179/2013, fattispecie in cui la Corte territoriale aveva negato la circostanza attenuante sul presupposto che l’atto sessuale con la minore era stato consumato ma aveva omesso di valutare altre circostanze, quali il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l’esistenza di una relazione sentimentale con l’imputato, l’assenza di costrizione fisica) (Sez. 3, 965/2015).
In tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo n. 2) rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici, elemento, quest’ultimo, previsto invece nell’ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne, di cui al comma secondo del medesimo articolo (Sez. 3, 53135/2017).
In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater, quarto comma, deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall’imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali (Sez. 3, 46461/2017).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2), che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove “il colpevole sia il genitore”, con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 609-septies, comma terzo, n. 2), non è necessario che quest’ultimo sia l’autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente (Sez. 3, 45749/2017).
In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante per i casi di minore gravità, di cui all’art. 609-quater, comma 4, costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo (Sez. 3, 34512/2017).
La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale (Sez. 3, 11559/2017).
Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater, è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale (Sez.3, 47980/2016).