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Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 (1).

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

(1) La multa risulta così modificata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Deve essere considerato come certificato tutelabile a norma dell’art. 481 qualsiasi attestazione di fatti rilevanti nell’ambito del servizio di pubblica necessità esercitato dall’autore dell’atto. E perciò i certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità non sono certificati in senso proprio, in quanto possono anche richiedere un accertamento di fatti direttamente percepiti da parte dell’autore dell’atto (SU, 18056/2002).

È da ritenere la sussistenza del reato di cui all’art. 481 anche nel caso in cui i dati esposti e le relazioni dei tecnici riguardano opere già eseguite (Sez. 5, 21639/2004), la natura di certificato dell’atto derivando dalla funzione cui esso è deputato, di fornire alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi per le determinazioni che le competono, con la conseguenza che anche un giudizio o una previsione possono essere ideologicamente falsi, al pari di un enunciato in fatto, quando i parametri di valutazione cui si riferiscono costituiscono misure obiettivamente verificabili, normativamente determinate o tecnicamente accertabili, e quando tali giudizi, che si definiscono perciò tecnici o in termini classici di misura per distinguerli da quelli considerati di valore in senso stretto in quanto sviluppati su parametri che non sono né universali né esatti, provengano da soggetti cui la legge riconosce una determinata competenza e perizia e ai quali per tale ragione ne riserva la formulazione.

In tali casi, fondandosi il giudizio o la previsione sulla postulazione di criteri predeterminati, esso si risolve in una rappresentazione della realtà analoga alla descrizione o alla constatazione ed è nello stesso modo suscettibile di essere considerato una falsa certificazione quando perviene a risultati artefatti perché basati su dati predeterminati, o predeterminabili, falsati (Sez. F, 39699/2018).

L’attività certificativa impone la veridicità delle attestazioni provenienti dal soggetto qualificato, a prescindere dalla tipologia di procedimento amministrativo in cui esse si inseriscono; quest’ultimo dato, invece, potrà rilevare ai fini della qualificazione giuridica della condotta, individuando il reato di cui all’art. 481, allorquando la condotta non faccia capo ad un’attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, pur avendo la funzione di fornire un’esatta informazione alla P.A., piuttosto che il reato di cui all’art. 483, ovvero quello di cui all’art. 20, comma, 13, DPR 380/2011 che, invece, sono integrati allorquando l’atto è destinato a provare la verità di quanto in esso rappresentato (Sez. 3, 29251/2017).

Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella specie avvocato), la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura ad litem (Sez. 5, 5494/2019).

Integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481) la condotta del tecnico-professionista che, nell’espletamento del servizio di pubblica necessità assegnatogli, indichi, nella planimetria e nella relazione illustrativa allegate alla domanda di permesso di costruire, le opere da realizzare sulla base di una descrizione dello stato presente dei luoghi non corrispondente al vero (Sez. 3, 49793/2018).

Integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, così violando la previsione di cui all’art. 481, la condotta del professionista, commessa anteriormente alla entrata in vigore della L. 106/2011, che attesti, in atti volti a legittimare la realizzazione di interventi edilizi, elementi contrari al vero (Sez. 3, 29251/2017).

È integrato il reato di falsità ideologica in certificati, di cui all’art. 481, con riferimento alle false attestazioni contenute in elaborati allegati alla relazione di asseverazione integrata nella dichiarazione di inizio di attività edilizia, in quanto tale relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (Sez. 5, 21159/2017).