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CAPO III - DELLA FALSITÀ IN ATTI

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

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Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

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Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.

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Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

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Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 (1).

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

(1) La multa risulta così modificata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

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Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

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Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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Art. 484 - Falsità in registri e notificazioni

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 485 - Falsità in scrittura privata (1)

[1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata].

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLGS 7/2016.

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Art. 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (1)

[1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici , diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni .

2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLGS 7/2016.

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Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

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Art. 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (1)

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLGS 7/2016.

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Art. 489 - Uso di atto falso

1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

[2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno] (1).

(1) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLGS 7/2016.

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Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute (1).

[2. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente(2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), DLGS 7/2016.

(2) Comma abrogato dall’art.  2, comma 1, lett. c), n. 2), DLGS 7/2016.

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Art. 491 - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (1)

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), DLGS 7/2016.

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Art. 491-bis - Documenti informatici (1)

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 547/1993, modificato dall’art. 3, L. 48/2008 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), DLGS 7/2016.

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Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

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Art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

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Art. 493-bis - Casi di perseguibilità a querela (1)

1. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

2. Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 89, L. 689/1981 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), DLGS 7/2016.

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Art. 493-ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (2)

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

(1) Articolo introdotto dal D- Lgs. 21/2018, in sostituzione dell’art. 55, commi 5 e 6 secondo periodo, DLGS 231/2007. La rubrica originaria è stata sostituita dall'attuale ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1, D. Lgs. 184/2001.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, D. Lgs. 184/2001.

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