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Art. 484 - Falsità in registri e notificazioni

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Nell’ambito della fattispecie criminosa di cui all’art. 484, il precetto individua una condotta di falsificazione di indicazioni contenute in registrazioni soggette all’attività ispettiva di pubblica sicurezza, quando ne sia obbligatoria la tenuta. Nella struttura della norma, il riferimento alla legge extrapenale investe l’obbligatorietà della registrazione e dunque  con riferimento alla fattispecie concreta in esame  rinvia alla fonte che impone l’obbligo di tenuta del modulo di assenza alla guida. II modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo è stato introdotto dal DLGS 144/2008, attuativo della direttiva 2006/22/CE.

Tale modulo prevede che l’assenza da parte dei conducenti nei ventotto giorni precedenti  per malattia, per ferie annuali oppure per guida di un altro veicolo  sia documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e conservato a bordo del mezzo per essere esibito agli eventuali controlli. Il Regolamento UE 165/2014, Commission Clarification numero 7, pur prevedendo e consigliando l’uso del modulo di controllo, ne ha eliminato l’obbligatorietà.

Con circolare del Ministero dell’Interno 5933/ 2016, sono state fornite indicazioni ermeneutiche in merito all’obbligo di conservare a bordo del camion il modulo assenze dell’autista, nel senso che resta ferma la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni, ma la sua omissione non è (più) soggetta a sanzioni.

Da quanto premesso consta come, all’atto della consumazione del reato (15 maggio 2012) la registrazione predetta fosse obbligatoria. Occorre, pertanto, stabilire se la rilevanza penale delle relative false attestazioni sia stata o meno abolita in seguito alla modificazione della legge extrapenale. In altre parole, nel caso in esame occorre verificare se il venir meno dell’obbligatorietà del modulo di assenza alla guida abbia inciso sulla fattispecie di cui all’art. 484, con effetto retroattivo, o abbia solo dato luogo a una modificazione della situazione di fatto presupposta, esonerando il soggetto obbligato dalla relativa attestazione.

La funzione della predetta norma extrapenale nell’ambito della fattispecie non investe il contenuto dell’incriminazione, delineando il precetto, ma costituisce solo un profilo di fatto a cui è, attualmente, riconnessa l’irrilevanza penale della fattispecie.

La sopravvenuta facoltatività del documento mendace esclude, difatti, l’esistenza di un presupposto di fatto a cui, attualmente, è subordinata la rilevanza penale della condotta, ma non esclude che il falso sia stato consumato su una certificazione pro tempore obbligatoria. In conclusione, la configurabilità del reato di cui all’art. 484 non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione soggetta ad ispezione dell’autorità di pubblica sicurezza vigente all’epoca della condotta, ne eliminino con efficacia ex nunc l’obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della “norma penale in bianco”, alla stregua degli atti sottordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2  (Sez. 5, 26580/2018).

Per l’integrazione dell’elemento soggettivo richiesto dal delitto punito dall’art. 484 è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza di scrivere o lasciare scrivere false indicazioni in registri soggetti all’ispezione dell’Autorità o in notificazioni da fare all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali (Sez. 3, 6733/2019).

Integra il tentativo di falsità in registri (artt. 56 e 484), la condotta di colui che, in qualità di titolare di un’agenzia di “pratiche auto”, lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell’alterata collocazione cronologica (Sez. 5, 3560/2008).