x

x

Art. 485 - Falsità in scrittura privata (1)

[1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata].

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLGS 7/2016.

Rassegna di giurisprudenza

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DLGS 7/2016 e trasformato in illecito civile (SU, 40256/2018).