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Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Rassegna di giurisprudenza

La falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza integra il delitto di cui all'art. 483, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (Sez. 5, 26413/2022).

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. La dichiarazione scritta dell’avvocato che, contrariamente al vero, si dichiari antistatario delle spese di giudizio ha invece effetti esclusivamente processuali, individuando le parti del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite in conseguenza della soccombenza, senza incidere sulla esistenza dell’obbligazione stessa, fra cliente e avvocato; per tale ragioni il giudice civile non è tenuto a sindacare la veridicità di quanto dichiarato, essendo rimessa al rapporto interno, tra le parti interessate (vincitore, soccombente, procuratore antistatario), la definizione delle rispettive partite di dare - avere. In definitiva, le menzionate dichiarazioni, ancorché contenute in un atto pubblico (verbale di udienza), non sono destinate a provare la verità di quanto attestato, nei termini richiamati in precedenza (Sez. 2, 14369/2021).

Il reato di falso di cui all’art. 483 resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato quando, come nel caso in rassegna, l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest’ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa (Sez. 5. 5909/2021).

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lett. aa), DPR 445/2000, nel testo previgente all’ultima modifica - dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale (Sez. 5, 1966/2021).