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Art. 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (1)

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLGS 7/2016.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l’agente si ripromette di conseguire (Sez, 5, 4647/1993).

L’ipotesi prevista dall’art. 488, per la quale sono applicabili le pene stabilite per le falsità materiali, ricorre quando l’agente sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco per un titolo diverso da quello che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo. Ciò può avvenire così se il foglio sia posseduto per causa illegittima (furto, rapina, estorsione), come quando sia posseduto per causa legittima, ma anche nel possessore l’obbligo o la facoltà di riempimento (Sez. 5, 6034/1982).

Il criterio distintivo fra il reato di cui all’art. 486 e quello di cui all’art. 488 consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l’autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo (ad esempio, per furto, appropriazione indebita, truffa) ovvero legittimamente ma senza obbligo o facoltà di riempirlo (ad esempio, a titolo di custodia) (Sez. 1, 2832/1981).

In tema di falsità in foglio firmato in bianco, quando l’agente sia del tutto sfornito del diritto di riempire il documento per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, o quando, pur avendone acquistato legittimamente il possesso, non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato “ad scribendum” (o perché tale mandato non sia mai esistito, o perché non sia valido in quel momento), il delitto di falso non rientra nello schema dell’art. 486, ma in quello dell’art. 488, ed è punibile quale falsità materiale a norma dell’art. 485 o 491 (Sez. 2, 12.11.1982).

Commette il reato di cui agli artt. 488 e 491 colui che, avendo ricevuto una cambiale in bianco con facoltà di riempimento, la completi dopo che l’obbligazione siasi estinta (Sez. 1, 6.4.1982).

Sussiste il delitto di falsità materiale di cui agli art. 488 e 491 nell’ipotesi di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia, effettuato prima che la inadempienza si sia verificata ovvero dopo che la obbligazione sia stata estinta (Sez. 1, 13.11.1980).