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Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l’agente si ripromette di conseguire (Sez, 5, 4647/1993).