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Art. 491 - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (1)

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), DLGS 7/2016.

Rassegna di giurisprudenza

La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLGS 7/2016 e trasformato in illecito civile, e non configura il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall’art. 491, come riformulato dal medesimo DLGS, che riguarda, oltre agli altri titoli di credito con le medesima disciplina di circolazione, solo gli assegni bancari trasmissibili per girata (SU, 40256/2018).

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 e della nuova formulazione dell’art. 491 da parte del DLGS 7/2016, la rilevanza penale dell’attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell’atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Sez. 5, 14362/2019).

Non è necessario, per l’integrazione del reato di cui all’art. 491, che il vantaggio per l’autore del reato o il danno per i terzi si siano effettivamente verificati (Sez. 5, 14362/2019).

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 e della nuova formulazione dell’art. 491, la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale (Sez. 2, 20437/2018).

Vi è concorso formale tra il reato di falsità in titoli di credito e quello di ricettazione degli stessi, non solo perché non vi è alcun rapporto di continenza e quindi non si pone un problema di alternatività o specialità tra i due reati, ma anche in considerazione della diversità dei beni penalmente protetti dalle due fattispecie (Sez. 2, 36911/2011).

Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell’agente, producendo i suoi effetti giuridici all’esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario (Sez. 5, 3925/2003).