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Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

1. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Rassegna di giurisprudenza

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale (SU, 28.3.2019).

La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un’inesistente copia conforme di un’ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in copie autentiche, (artt. 478 e 482), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l’apparenza di un documento originale (Sez. 6, 13541/2012).

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, e non il delitto di cui all’art. 478, la presentazione alla conservatoria dell’Agenzia del Territorio di falsi atti giudiziari di trasferimento delle proprietà di beni immobili, determinando in tal modo il funzionario delegato alla relativa trascrizione nei pubblici registri, ai sensi degli artt. 2657 e ss. CC (Sez. 5, 38381/2017).

L’alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all’art. 478, che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all’art. 476 in relazione all’art. 482 (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l’alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull’autenticazione, che è atto pubblico originale (Sez. 5, 12731/2001).

Sussiste il reato di cui all’art. 478 nel caso di rilascio da parte del pubblico ufficiale di copia autentica di atto che non esiste, né rileva che esso sia ricostruibile dall’esame di quelli esistenti. Infatti, l’atto deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e deve essere completo ed autonomo per consentire la riproduzione e la copia legale (Sez. 2, 7701/1990).