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Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Rassegna di giurisprudenza

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale (SU, 28.3.2019).

Hanno rilevanza penale ai sensi dell’art. 492 le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (Sez. 5, 22694/2010).

L’art. 490 sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell’art. 492, gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va pertanto esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti (Sez. 5, 6685/1998).

La falsificazione di una copia informale in quanto tale non realizza gli estremi del delitto di cui all’art. 476, viceversa lo integrano nel senso che il reato si configura invece laddove la fotocopia sia presentata come tratta da un documento originale in realtà inesistente, del quale sia in tal modo simulata la sussistenza in modo da indurre in inganno i terzi (Sez. 5, 28723/2015).