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Art. 493-bis - Casi di perseguibilità a querela (1)

1. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

2. Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 89, L. 689/1981 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), DLGS 7/2016.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di reati di falsità in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491, per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato, ma anche quello che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo (Sez. 2, 25914/2018).

Integra il reato di cui all’art. 489, comma primo, l’uso di una carta di circolazione falsificata, in quanto detta carta  disponendo l’immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione  riveste natura di atto pubblico. Ne deriva che, nel caso in cui il privato commetta falsità materiale sul detto documento, si configura il reato previsto dall’art. 482 in relazione all’art. 476, comma primo, e colui che ne fa uso senza essere incorso nella falsità è responsabile del reato di cui all’art. 489 in relazione ai succitati art. 482 e 476, comma primo, reato perseguibile d’ufficio, esulando dalla previsione di cui all’art. 493-bis (Sez. 5, 35558/2016).

Il reato di falsità in titolo di credito, come quello di falsità di qualsiasi altra scrittura privata, è divenuto, per effetto dell’art. 493-bis, punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità di ufficio per le sole falsità concernenti un testamento olografo (Sez. 5, 26479/2015).