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Art. 30 - Interdizione da una professione o da un’arte

1. L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

2. L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di pene accessorie, qualora sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare dell’interdizione dalla professione prevista dall’art. 8 L.175/1992 (che attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni) in luogo della pena accessoria prevista dall’art. 30, ben può la Corte di cassazione provvedere a rilevare d’ufficio l’erronea applicazione dell’art. 8 suddetto, trattandosi di errore non determinante annullamento e rettificabile ai sensi dell’art. 619 CPP (Sez. 6, 21212/2001).